Tocca a me, no tocca a te. Parte Prima

Tocca a me, no tocca a te. Parte prima. La ripartizione della giurisdizione in base al D.L. 80-1998 – nota a sentenza in DL 2000, P. 243.

Pretura Milano est. Atanasio, 24/7/99, Greco (avv.Mangano e Fantaguzzi) c. Ministero Pubblica Istruzione (avv.Stato), Portioli (avv.Oltolin e Giacomini).

Impiego pubblico – Giurisdizione dell’AGO – Provvedimento adottato prima del 30/6/1998, ma efficace dopo – Giurisdizione AGO.

Impiego pubblico – Giurisdizione dell’AGO – Atti di carattere organizzatorio della P.A. – Irrilevanza.

Docenti – Formazione cattedre da parte del Provveditore agli Studi – Illegittimità.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia di un dipendente pubblico con l’Amministrazione datrice di lavoro se il provvedimento contestato, ancorché adottato prima del 30/6/1998, abbia prodotto effetti dopo tale data. (*)

Ai sensi dell’art.29 del D.L.vo 80/1998 è irrilevante che la controversia di un dipendente pubblico con l’Amministrazione datrice di lavoro abbia ad oggetto un atto di carattere organizzatorio.

È illegittima la formazione delle cattedre di educazione fisica presso l’ITCG Cattaneo operata dal Provveditore agli Studi di Milano, avendo leso il diritto della ricorrente senza perseguire il dichiarato obiettivo di assicurare l’unitarietà didattica.

(*) Tocca a te, no tocca a me, Parte Prima: la ripartizione della giurisdizione in base al D.L.vo 80/1998 con riferimento alla soglia temporale.

Il criterio di riparto della giurisdizione adottato dall’art.45, 17° comma del D.L.vo 31/3/1998 n.80 fa riferimento alle questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.

Non conta, quindi, il momento in cui viene esercitata l’azione o viene adito il giudice, ma conta il momento in cui è sorta la pretesa sostanziale su cui l’azione si fonda (in questo senso vedi Cass.Sez.Un. 1\2\1999 n.14).

Si tratta di una evidente deroga al principio processuale tempus regit actum, in base al quale si applica la legge in vigore nel momento in cui si svolge il processo, anche se si prendano in considerazione questioni concernenti il periodo precedente all’entrata in vigore della legge.

Il principio tempus regit actum è stato invece rispettato dal medesimo D.L.vo 80/1998 per l’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle questioni in materia di pubblici servizi, in materia urbanistica e edilizia (cfr. art.33 e 34). Tali questioni quindi, ancorché verificatesi anteriormente all’entrata in vigore del D.L.vo, devono essere proposte, dopo l’entrata in vigore del D.L.vo, al giudice amministrativo.

Il diverso criterio adottato per la ripartizione temporale della giurisdizione in materia di pubblici dipendenti si conforma però al criterio in precedenza previsto per il caso di privatizzazione di enti pubblici (e quindi di mutamento normativo della natura del datore di lavoro da pubblica in privata): l’art.1 del D.L.6/5/1994 n.269 convertito in L. 4/7/1994 n.432 nel dettare le regole del regime transitorio ha conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla trasformazione (sulle ragioni di tale criterio cfr. B.SASSANI, La giurisdizione sulle controversie in materia di diritto all’assunzione da parte dell’Ente Poste Italiane in Giurispr.It. 1995,I, 2, 253 ss.; ).

Un criterio analogo è stato previsto anche in occasione della privatizzazione dell’Amministrazione delle Poste Italiane: l’art.10 del D.L. 487\1993 ha infatti devoluto al giudice ordinario le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l’Ente Poste per il periodo successivo alla privatizzazione del rapporto (cfr. sul punto Cass.Sez.Unite 18\12\1998 n.12711).

In realtà, se il criterio non è nuovo, ben diverse sono le realtà di riferimento: la normativa del 1994 e la normativa di privatizzazione dell’Ente Poste introducono la soglia temporale con riferimento al mutare della natura del rapporto di lavoro come conseguenza del mutare della natura del datore di lavoro da pubblica a privata (quindi: finché tale natura è pubblica, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, dopo spetta al giudice ordinario); il D.L.vo 80\1998 invece introduce la soglia temporale con riferimento a rapporti di lavoro che erano già privatizzati prima del 30 giugno 1998, ancorché le relative controversie fossero rimaste affidate al giudice amministrativo: pertanto, una applicazione coerente del criterio introdotto dal D.L. 269\1994 e dal D.L. 487\1993 avrebbe imposto che la soglia temporale fosse posta alla data di entrata in vigore del D.L.vo 29\1993, data in cui la privatizzazione da un punto d vista sostanziale (anche se non processuale) ha avuto luogo.

Questo criterio, che tende ad evitare che il giudice ordinario intervenga su controversie relative al periodo in cui il rapporto era sottoposto alla giurisdizione esclusiva (sulle quali era magari maturata la decadenza per la proposizione di eventuali ricorsi), provoca però consistenti problemi di diritto transitorio: sia allorché gli effetti di un atto adottato prima del 30 giugno si producano dopo tale data, oppure, pur producendosi immediatamente, mantengano i loro effetti anche dopo tale data, sia allorché il procedimento amministrativo per giungere all’emanazione del provvedimento sia stato avviato prima del 30 giugno, mentre si sia concluso dopo.

Per ciò che riguarda il primo gruppo di problemi, secondo Pret.Catanzaro 27/8/1998 (ord.) “per individuare a chi appartenga la giurisdizione, non si deve fare riferimento al momento in cui è sorto il diritto sul quale si controverte, ma al periodo lavorativo che risulta interessato dalla controversia: se la questione riguarda vertenze attinenti al rapporto lavorativo nel periodo successivo al 30 giugno 1998 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario” (in Giustizia civile p.2444, 1998).

Per ciò che riguarda la seconda questione, la sentenza commentata si pone in linea con una sentenza della Corte di Cassazione emessa in una fattispecie riguardante le Ferrovie dello Stato, stabilendo che la giurisdizione in merito ad una controversia sulla deliberazione con la quale è stata rifiutata l’assunzione di un dipendente assunta dopo la privatizzazione dell’ente, ma sulla base di criteri fissati dal bando di concorso emanato prima della privatizzazione stessa spetti all’AGO (Cass.Sez.Un. 3/2/1996 n.915 in Gazz.giur. 1996,IV,37).